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STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE LAUTER

Art. 1. – È costituita l’Associazione culturale denominata “Lauter” è una libera Associazione, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. – L’Associazione ha sede a Ferrara e, intendendo operare su tutto il territorio Nazionale, potrà aprire sedi secondarie ed uffici in tutta Italia.

Art. 3. – L’Associazione Culturale Lauter persegue i seguenti scopi: la diffusione della musica classica con particolare riguardo al mondo dei giovani; la formazione di un’identità e consapevolezza musicale nel pubblico di oggi e in quello che diverrà il pubblico di domani, oltre che a tutto ciò ritenuto attinente alla musica classica come radice culturale dell’Europa moderna. L’Associazione si impegna a promuovere contatti e collaborazioni fra persone, enti ed associazioni, allargando gli orizzonti culturali mediante la collaborazione con scuole ed istituti di ogni genere, affinché, insegnanti ed educatori contribuiscano a trasmettere l’importanza culturale e sociale della musica classica.

Art. 4. – L’associazione Lauter per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, eventi dedicati ai giovani; a supporto di tale attività è previsto un impegno editoriale anche via web: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 5. – L’associazione Lauter è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci si suddividono in:
Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
Soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Soci onorari: godono dei privilegi concessi ai soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale in virtù del loro contributo anche morale all’associazione. La loro nomina è decisa dal Consiglio Direttivo tramite “consensus” attraverso presentazione di uno dei soci.

Art. 6. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da un membro del Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 7. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 8. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 9. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Art. 11. – Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Collegio dei probiviri.

Art. 12. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, purché in regola con i versamenti qualora dovuti. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede e/o a mezzo comunicazione anche via e-mail o chat, almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. È ammesso il voto per mezzo di delega scritta o anche via mail per un massimo di cinque voti per socio.

Art. 13. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri, si considera presenza anche quella in video-conferenza oltre che a quella fisica. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica due anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Nel caso il Consiglio Direttivo non esprima una maggioranza il voto del Presidente determinerà l’esito della votazione.

Art. 15. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Lauter. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da: il presidente; da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata; Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 16. – Il presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica due anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

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